(massima n. 1)
La sentenza che in sede di impugnazione provveda su una pluralità di rapporti processuali (afferenti, nella specie, a distinti contratti di locazione facenti capo a locatori diversi), i quali, ancorché riuniti, conservano autonomia e individualità, è solo formalmente unica, scindendosi in tante pronunce quanti sono i rapporti che definisce, con la conseguenza che, come ciascuna parte di ogni singolo rapporto è tenuta ad impugnarla per evitare la formazione del giudicato in relazione al rapporto che la concerne, così il giudice deve pronunciare su ogni singola impugnazione, senza che la pronuncia sull'una possa influenzare quella sull'altra sì da potere ritenere l'una assorbita nell'altra, incorrendo altrimenti nel vizio di omessa pronuncia, deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., risolventesi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed integrante error in procedendo da accertare con esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità.