(massima n. 1)
La norma dell'art. 346 c.p.c., relativa all'onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, disciplina l'ipotesi di una pluralitā di domande o di eccezioni proposte non giā in via cumulativa, ma in via alternativa o subordinata, e presuppone la soccombenza su alcuna di esse. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'attore appellante abbia proposto un'unica domanda non č configurabile alcun onere di riproposizione, sussistendo invece l'onere di proporre specifici motivi di appello che investano singole motivazioni della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 c.p.c.