(massima n. 1)
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile per essere stata emanata una qualsiasi decisione dal giudice presso il quale il processo è radicato, può essere convertita in ricorso ordinario per cassazione ove ne ricorrano i presupposti. Ne consegue che tale conversione è inammissibile qualora la sentenza di cui trattasi sia stata pronunciata in primo grado e sia appellabile, come avviene nel caso in cui, pur prevedendo la legge (nella fattispecie, art. 196 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di sanzioni per i promotori finanziari ) l'applicabilità del rito speciale di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, la parte interessata non abbia in concreto utilizzato tale rito speciale, bensì quello ordinario, con la conseguenza di imporre, per il principio di ultrattività del rito, l'utilizzazione del mezzo di impugnazione dell'appello e non di quello – proprio di detto rito speciale – del ricorso diretto per cassazione.