(massima n. 1)
In materia di opera pubblica, la clausola del capitolato, che attribuisca a carico dell'appaltatore — in conformità di quanto stabilito dagli artt. 26 e 30 del capitolato generale di appalto del Ministero dei lavori pubblici approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 — decadenze conseguenti alla mancata iscrizione di corrispondenti riserve nel verbale di ripresa dei lavori, è efficace ancorché non approvata specificamente per iscritto, in quanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1341, secondo comma, c.c. ai contratti di appalto di opera pubblica, è necessario che l'amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola contrattuale vessatoria, mentre detta norma non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d'appalto come parte integrante del contratto, in siffatta ipotesi ricorrendo la figura, non del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute.