(massima n. 2)
Ove il giudice di primo grado, in un processo con cumulo di domande, abbia pronunciato sentenza definitiva – e tale è quella contenente un espresso provvedimento di separazione oppure una pronuncia sulle spese, la quale, potendo essere adottata soltanto in chiusura del processo, implica necessariamente la separazione delle cause fino ad allora riunite —, le parti possono, a seguito della pronuncia del giudice d'appello, essere rimesse davanti al giudice di primo grado soltanto nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., tra i quali non rientra l'ipotesi in cui il giudice d'appello, fuori dei casi di litisconsorzio necessario sostanziale, riconosca sussistente la legittimazione, attiva o passiva, negata invece dal giudice di primo grado. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice d'appello, il quale si era limitato alla predetta declaratoria, non essendo stata riproposta nell'atto di impugnazione la domanda di condanna non esaminata dal giudice di primo grado).