(massima n. 1)
Il vettore risponde in forza dell'art. 1228 c.c. della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, senza la necessitā di configurare una sua culpa in eligendo, trattandosi di una sorta di responsabilitā oggettiva, in cui il comportamento dell'ausiliario che lo ha sostituito nell'adempimento č valutato secondo gli stessi criteri del debitore.