(massima n. 1)
In tema di litisconsorzio necessario ed in ipotesi di diritti reali, la parte che assume la non integritā del contraddittorio non puō limitarsi ad allegare la necessitā di chiamare in causa un terzo che indichi quale proprietario coinvolto dall'azione costitutiva o di accertamento, ma deve individuare la fattispecie sostanziale che richiede la integrazione del contraddittorio e dimostrarne la sussistenza offrendone la dimostrazione se questa giā non risulti dagli atti che il terzo č titolare dell'unitaria ed inscindibile situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in controversia, di tal che la pronuncia richiesta al giudice sarebbe inutiliter data se non emessa unitariamente nei confronti di tutti i soggetti che della situazione stessa siano partecipi.