(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio le parti possono rassegnare nuove conclusioni rispetto a quelle formulate nel precedente giudizio di merito soltanto se siano inquadrabili nell'ambito dei profili di cui la Corte abbia rimesso la valutazione al giudice di rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione di siffatto principio di diritto, in un giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, ha affermato che i danni dipendenti dalla morte sopravvenuta possono essere chiesti soltanto se attengono alle conseguenze del fatto illecito che, avendo formato oggetto della sentenza di annullamento, sono rimesse al giudice di rinvio, non essendo invece ammissibile la domanda di maggiori danni attinenti alle «voci» di danno la cui liquidazione da parte del giudice del merito sia stata confermata dalla Cassazione, divenendo perciņ definitiva).