(massima n. 1)
In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ex art. 331 c.p.c. ed in ipotesi di morte della parte rimasta contumace nel giudizio a quo, ove di tale evento l'altra parte abbia avuto conoscenza, la notificazione comunque effettuata alla persona deceduta e non ai suoi eredi č inesistente. Ne consegue che č preclusa la possibilitā di consentirne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. ed il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, anche d'ufficio, per inottemperanza all'ordine d'integrazione del contraddittorio, senza possibilitā di proroga del termine perentorio.