(massima n. 1)
In materia di procedimento civile, poiché il giudicato (esterno) formatosi in un precedente giudizio (nel caso, di riconoscimento di sottoscrizione di scrittura privata) si forma sull'attribuzione del bene della vita (petitum) e sulla ragione giuridica della stessa (causa petendi), l'accertamento dei fatti (concernenti l'accertamento dell'autenticitą delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita) compiuto dal giudice in tale primo giudizio non č preclusivo di diverso accertamento (nel caso, della giusta causa di risoluzione) in un successivo giudizio (nel caso, di risoluzione del contratto) tra le stesse parti.