(massima n. 1)
Nel rito del lavoro e, in particolare nella materia della previdenza ed assistenza, dove, per la particolare natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va contemperato con quello di ricerca della verità materiale, la norma di cui all'art. 244 c.p.c., secondo la quale la prova testimoniale deve essere dedotta con indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna persona deve essere interrogata, va interpretata alla luce del disposto dell'art. 421 c.p.c., sui poteri officiosi del giudice del lavoro, e dell'art. 420 c.p.c. sulla funzione integrativa del libero interrogatorio, sicché, quando i fatti materiali siano compiutamente enunciati nel ricorso introduttivo del giudizio, il giudice non può rigettare la richiesta di prova testimoniale sol perché i fatti non sono capitolati a norma dell'art. 244 c.p.c.