(massima n. 1)
In tema di giudicato interno, è fondata l'eccezione – rilevabile d'ufficio in cassazione, anche nel caso di controricorso dichiarato inammissibile – tendente a dichiarare l'esistenza della preclusione per il giudice del rinvio (a seguito di un primo giudizio di cassazione) – ad esaminare la domanda per la mancata impugnazione della pronuncia di rigetto, quand'anche vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte dell'impugnato, atteso che tale accettazione non ha nel giudizio di impugnazione (e ancor più nel giudizio di impugnazione a seguito di rinvio da parte della Cassazione) lo stesso effetto che ha nel giudizio di primo grado. Infatti, se in quest'ultimo l'accettazione del contraddittorio consente di superare il limite posto dalle regole processuali nell'interesse e in favore dei privati, nel giudizio di rinvio (come, e ancor più, che in quello di appello) la delimitazione della res litigiosa è data dall'interesse pubblico e, quindi, non è nella disponibilità delle parti.