(massima n. 1)
La procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 c.p.c., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare ex professo il particolare giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata; è pertanto inammissibile il controricorso e ricorso incidentale – cui, in forza degli artt. 370 e 371 c.p.c., è applicabile il citato art. 365 c.p.c. – allorché la procura sia stata conferita a margine dell'atto introduttivo della precedente fase di giudizio e sia, perciò, anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la declaratoria di inammissibilità sia impedita dal successivo deposito, avvenuto a molti mesi di distanza dal deposito del controricorso con ricorso incidentale, di altra procura relativa al giudizio di cassazione).