(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, non essendo applicabile l'art. 346 c.p.c., le pretese della parte vincitrice in secondo grado anche implicitamente non accolte debbono essere fatte valere attraverso il ricorso incidentale di cui all'art. 371 c.p.c.; pertanto in ipotesi di domanda soggettivamente alternativa, la parte, che in grado d'appello abbia ottenuto l'accoglimento nei confronti di uno dei convenuti in giudizio, impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione dell'altro convenuto solo attraverso la proposizione del ricorso incidentale per cassazione, che deve soddisfare i requisiti della tempestivitą, dell'esposizione sommaria dei fatti e della mera espressione della volontą di insistere nella pretesa di condanna, inizialmente formulata.