(massima n. 1)
Il principio secondo cui nel rito del lavoro il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c., a nulla rilevando la circostanza che l'udienza di discussione non sia stata tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data, non si applica nel caso in cui l'udienza di discussione venga rinviata d'ufficio prima della data fissata e prima che l'udienza stessa si sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare, in tale ipotesi, una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione, steso in calce al ricorso introduttivo, con conseguente spostamento del termine di decadenza, previsto dall'art. 416, commi primo e secondo, c.p.c., alla data in cui il giudice, revocato il precedente provvedimento, abbia fissato la prima udienza, senza che ciò comporti pregiudizio per la corretta attuazione del contraddittorio e del principio di concentrazione che caratterizza il processo del lavoro.