(massima n. 1)
Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietą a seguito di occupazione appropriativa, costituendo una componente del danno stesso che nasce dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria (a differenza degli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. e degli interessi moratori ex art. 1224 c.c.), sono da intendere ricompresi nella domanda di risarcimento del danno; ne consegue che la impugnazione (della decisione di primo grado) diretta ad una diversa determinazione della riparazione del patito pregiudizio, rimettendo in discussione la complessiva e unitaria liquidazione al riguardo, necessariamente si estende anche al computo degli interessi pur se non sia stato specificamente criticato il criterio adottato sul punto nella decisione impugnata.