(massima n. 1)
I contratti cosiddetti per adesione, con riguardo ai quali l'art. 1341 comma secondo, c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie od onerose, sono quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale, ove predisposti da un contraente esplicante attivitą negoziale verso vari soggetti, sia anche da un punto di vista meramente formale, ove preordinati a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non vale, pertanto, a configurare l'ipotesi sub art. 1341, il fatto che il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorre alla sua formazione, quando lo schema e le condizioni predisposte non siano destinate a servire ad una serie indefinita di contratti.