(massima n. 1)
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia. Ne consegue che siffatta declaratoria non può essere viceversa emessa in presenza di opposizione di una delle parti, che eccepisca l'invalidità (nullità o annullabilità) ovvero (limitatamente all'ipotesi in cui, anziché determinare l'estinzione del rapporto preesistente mediante la sua sostituzione con altro oggettivamente diverso per fonte costitutiva e contenuto – c.d. transazione novativa –, esso fosse volto ad introdurre meri mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi configurantisi sul piano processuale come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato – c.d. transazione semplice –) la risoluzione, per inadempimento, dell'accordo novativo.