(massima n. 1)
Alla parte rimasta contumace nel giudizio a quo, la notificazione dell'impugnazione, salvo che non debba avvenire nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto all'atto della notificazione della sentenza ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c. ove il contumace abbia provveduto in tal senso , va effettuata personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c. (art. 330 cit., ultimo comma), dovendo considerarsi inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione che, nella ricorrenza degli indicati presupposti, venga eseguita presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva ritenuto valida la notificazione dell'atto di impugnazione a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio effettuata addirittura presso la cancelleria della corte stessa).