(massima n. 1)
L'impugnazione tardiva di cui al secondo comma dell'art. 327 c.p.c. trova applicazione nel solo caso del convenuto contumace il quale, prima che abbia a maturare il termine generale annuo di decadenza di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c., non abbia avuto, a causa dell'originaria nullitā della citazione o della notifica di essa, notizia alcuna del procedimento; tale disciplina derogatoria, pertanto, non trova applicazione allorché, prima del maturare di detto termine, il convenuto, sebbene contumace involontario, abbia comunque avuto notizia del procedimento attraverso la notifica della sentenza, effettuata a lui personalmente, notifica che č idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.