(massima n. 1)
Contro la sentenza del tribunale dichiarativa dell'improponibilità di una domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta contro una sentenza dichiarativa di fallimento possono essere esperiti soltanto i mezzi di impugnazione indicati dall'art. 403 c.p.c., ossia quelli ai quali era soggetta originariamente la sentenza impugnata per revocazione, e cioè l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, non anche il ricorso per cassazione, atteso che i gradi di merito non sono esauriti, né è proponibile il ricorso ex art. 111 Cost., il quale è mezzo straordinario concesso solo quando l'ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione avverso un provvedimento avente carattere decisorio.