(massima n. 1)
La morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva o passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi per tutta la durata del procedimento nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, nelle fasi di gravame, si impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, con la conseguenza necessaria dello svolgimento del simultaneus processus nei confronti di tutti e, quindi, della riunione dei ricorsi separatamente proposti contro la sentenza conclusiva del grado di giudizio nel quale era stato parte il comune dante causa.