(massima n. 1)
In tema di procedimento civile, la nomina di un nuovo difensore in sostituzione di un altro in corso di causa, pur potendo essere effettuata anche su un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83, terzo comma c.p.c. (purché evidenzi inequivocabilmente la volontā della parte di conferire la procura), deve porsi in essere in un atto determinante l'ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto lato sensu processuale, atteso che la natura processuale dello stesso ne rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale la procura č stata rilasciata.