(massima n. 1)
La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell'art. 391 bis c.p.c., con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti, deve contenere, a pena di inammissibilitą, l'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma secondo, c.p.c. e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c. e non anche la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per Cassazione.