(massima n. 1)
L'obbligazione solidale passiva quale č quella che sussiste tra i corresponsabili di un incidente stradale (e le rispettive societā assicuratrici) non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilitā delle cause e non dā luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, č sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale puō utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.