(massima n. 1)
Nel giudizio di merito, la procura alle liti conferita da una persona giuridica, di cui non è stato indicato, così nella procura come nell'atto di citazione cui essa accede, né l'organo titolare del potere di rappresentanze, né il nome della persona fisica titolare del relativo ufficio, la cui sottoscrizione risulta illeggibile, è affetta da nullità assoluta, la quale non è sanabile né attraverso l'esercizio dei poteri istruttori (peraltro di natura discrezionale) conferiti al giudice dall'art. 182 c.p.c., né mediante la produzione documentale prevista dall'art. 372 dello stesso codice per il giudizio di legittimità (norma, in ogni caso, non estensibile al giudizio di merito).