(massima n. 1)
La negazione, da parte del Ministero dell'Interno, di alcuni degli elementi costitutivi del diritto all'assegno di invaliditā civile (stato di invaliditā, limite reddituale e incollocazione), pur integrando mera difesa, resta preclusa da un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, quale la pregressa non contestazione dell'esistenza degli elementi stessi nel giudizio di primo grado, in quanto la non contestazione di tali elementi, inscrivendosi nel generale potere delle parti di determinare l'oggetto della lite, contribuisce, quale inadempimento dell'onere processuale previsto dall'art. 416, comma terzo, c.p.c., a delimitare negativamente detto oggetto, in tal modo escludendo dalla controversia la necessitā del relativo accertamento, con conseguente inammissibilitā di una successiva contestazione, che verrebbe a connotarsi quale fatto nuovo, esterno all'iniziale delimitazione nell'ambito della res litigiosa.