(massima n. 1)
Il principio secondo cui č consentito al giudice di appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., ammettere prove precostituite, come quelle documentali, trova un contemperamento e un limite nel carattere effettivamente nuovo che la documentazione offerta in sede di impugnazione deve avere, atteso che, altrimenti, si finirebbe per consentire alla parte di aggirare la disposizione di cui all'art. 414, n. 5, c.p.c., trasformando il giudizio di appello, da giudizio di riesame della decisione impugnata, a mera prosecuzione del giudizio di primo grado, con conseguente violazione della struttura e della logica del sistema che ispira la disciplina probatoria nel rito del lavoro.