(massima n. 1)
Il principio secondo cui la persona fisica che, nella sua qualitą di legale rappresentante della persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualitą, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di detta qualitą fornire la relativa prova negativa, con la conseguenza che, ove manchi tale contestazione la rappresentanza processuale si stabilizza e la relativa questione non č pił proponibile in cassazione, trova applicazione anche nel caso in cui la persona giuridica sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempreché l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestą dall'atto costitutivo o dallo statuto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la sentenza impugnata veniva censurata deducendosi per la prima volta che il legale rappresentante delle FF.SS. Spa non avesse il potere di nominare un procuratore speciale).