(massima n. 1)
A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, prevista dall'art. 390 c.p.c., la rinuncia ad uno o più motivi di impugnazione la quale resti sorretta da uno o più motivi non rinunciati, può essere effettuata, anche nel corso della discussione orale, dal difensore munito di semplice procura ad litem, attenendo una siffatta rinuncia alla sua valutazione tecnica circa le più opportune modalità di svolgimento dell'impugnazione, non implicante atto di disposizione del diritto in contesa.