(massima n. 1)
Il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo; per effetto dell'attribuzione ad esso di dette spese ed onorari (attribuzione che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza), il credito sorge direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente. Ne consegue che la notifica della sentenza al soccombente, effettuata al solo fine del recupero delle spese, non fa decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione da parte del cliente vittorioso, il quale, in mancanza di singola notificazione, può impugnare nel termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c.