(massima n. 1)
Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, l'emananda sentenza sia priva di alcuna pratica nullità; pertanto, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui il credito di natura aquiliana (nella specie, per abusiva occupazione), domandato al convenuto dall'attore, possa poi costituire base di calcolo di quanto dovuto da questi, quale concessionario del fondo, nel diverso ed autonomo rapporto concessorio con la P.A. Pertanto, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda in via meramente incidentale e con effetto limitato alle parti in giudizio ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche la parte in esso non presente, dal momento che tale accertamento può ben compiersi e produrre i suoi effetti tra dette parti del processo, senza chiamare in giudizio l'altra, la quale, in quanto pretermessa, non subisce alcun pregiudizio dall'accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la necessità del litisconsorzio in un giudizio volto al pagamento di una somma di denaro richiesta da un contraente nei confronti dell'altro sulla base di un negozio, tra gli stessi stipulato, che aveva modificato un precedente contratto, al quale aveva partecipato anche un altro soggetto).