(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione non è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., allorché, pur non avendo il ricorrente prodotto copia autentica del provvedimento impugnato, quest'ultimo sia inserito in originale nel fascicolo di ufficio debitamente trasmesso dall'ufficio del giudice a quo su richiesta, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 369, del ricorrente.