(massima n. 1)
In tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa con il cliente e per ricerca di documenti presuppone necessariamente la documentazione e comunque la prova non equivoca dell'effettività della prestazione professionale; tale prova non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto professionale, non implicando questo necessariamente ed indefettibilmente un'attività informativa diversa dalle consultazioni con il cliente; in particolare, non è prova sufficiente dell'esistenza di una corrispondenza col cliente il deposito di documenti pur riconducibili nel contenuto ad una comunicazione informativa se manca la prova dell'invio al cliente.