(massima n. 1)
Qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la illegittimità del proprio licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo sotto un profilo specifico determinato, il giudice d'appello non può dichiarare la illegittimità dello stesso licenziamento sotto un profilo diverso ancorché dedotto dal lavoratore con l'atto di appello, senza che ne risulti violato il principio della domanda e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, trattandosi di domanda nuova – quanto a causa petendi – sempreché ne risulti dedotto a fondamento un fatto nuovo, e non già soltanto una diversa qualificazione giuridica di un fatto già dedotto nel corso del giudizio di primo grado.