(massima n. 1)
In tema di onorari di avvocato, l'art. 4 della legge 13 giugno 1942, n. 794, secondo il quale č consentito eccezionalmente liquidare onorari al di sotto del minimo, quando vi č una manifesta sproporzione rispetto alle prestazioni, č applicabile soltanto nella liquidazione a carico della parte soccombente ex artt. 90 e 91 c.p.c. e non anche in quella a carico del cliente, la quale resta disciplinata dall'art. 5 della citata legge n. 794 del 1942, che non introduce eccezioni al principio della inderogabilitā convenzionale dei minimi tariffari (e della conseguente nullitā di ogni fatto contrario).