(massima n. 1)
In materia di contratto di agenzia, gli artt. 1750 e 1751 c.c., anche nel nuovo testo introdotto dagli artt. 3 e 4, D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 653 del 1986, attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto; deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione, pur nell'ambito dell'attuazione della predetta Direttiva che ha indubbiamente accresciuto i livelli di garanzia per l'agente, abbia introdotto un regime di stabilitą reale od obbligatoria del rapporto.