(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, non può attribuirsi alla dichiarazione del difensore del convenuto valore di ammissione dello stesso fatto costitutivo, potendosi verificare tale ammissione solo su fatti già allegati dall'attore, né il giudice può usare i poteri riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c, i quali — in un processo di tipo dispositivo — non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati.