(massima n. 1)
In relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduce l'assoluta impignorabilità dei beni pignorati, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità degli stessi deve essere connessa ad una concreta ed assoluta indisponibilità di altri mezzi per esercizio dell'attività svolta, dovendo essa escludersi nell'ipotesi di beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano una dotazione decisamente sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo lavoro (in applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la decisione di merito in cui l'opposizione, proposta in relazione al pignoramento di una gru nei confronti di un debitore che esercitava l'attività di marmista, era stata rigettata, non avendo il debitore fornito la prova circa l'indisponibilità, da parte sua, di altri mezzi svolgenti la stessa funzione).