(massima n. 1)
In tema di giudizio di revocazione, il rinvio operato dall'art. 391 bis c.p.c. alle norme contenute negli artt. 365 e ss. c.p.c., comporta, nel caso in cui al ricorso finalizzato alla revocazione della sentenza di cassazione non sia stato allegato dalla parte il fascicolo del giudizio svoltosi nella fase di legittimitą, la sanzione processuale della improcedibilitą solo se i documenti richiamati siano indispensabili per giudicare sulla fondatezza della censura. (In applicazione di tale principio la Corte, nel caso esaminato, ha escluso tale conclusione perché i termini della questione, posti con chiarezza dal ricorso per revocazione, trovavano precisi riscontri documentali nella sola sentenza impugnata).