(massima n. 1)
In tema di procura alle liti rilasciata nell'interesse di società per azioni, ove la controparte eccepisca il difetto di rappresentanza della società in capo al soggetto che abbia conferito la procura, è onere della società medesima fornire la documentazione idonea a provare detta titolarità, e ciò indipendentemente dal riferimento, contenuto nella procura ad litem a margine del ricorso introduttivo, all'atto notarile, come dall'apposizione della firma per autenticazione da parte del difensore.