(massima n. 1)
Affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non č sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma č necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietā tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltā di recesso, č necessario ai fini della loro vessatorietā che essa sia prevista a favore del solo predisponente, mentre la facoltā di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 c.c.