(massima n. 1)
La decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384, comma primo c.p.c., č inammissibile qualora siano necessari accertamenti di fatto, per i quali non sia possibile fare riferimento alla sentenza di primo grado, in quanto questa risulti irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma disposta dalla sentenza di. secondo grado, non potendo essa ritenersi ripristinata dalla cassazione della sentenza di appello. (Nella specie, la parte, cittadina jugoslava, aveva chiesto il pagamento degli accessori del credito previdenziale derivanti dal ritardo nel pagamento della prestazione dalla data della presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero e la domanda era stata accolta in primo grado con sentenza riformata in appello; la S.C. ha escluso che, disposta la cassazione della sentenza di secondo grado, fosse possibile decidere la causa nel merito, occorrendo accertare la data di presentazione della domanda e quantificare la somma spettante, circostanze per le quali non poteva farsi riferimento alla sentenza di primo grado).