(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 83, c.p.c. come modificato dall'art. 1, legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale, nel rito del lavoro, venga proposto appello, anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto (nella specie, mediante spillatura), non incidendo sulla sua validitā la circostanza che nella stessa non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare, in quanto il nuovo testo dell'art. 83, cit., interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fa ritenere che la posizione topografica della procura č idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilitā della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, essendo altresė irrilevante la mancanza della data, in quanto nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza č legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto de quo con quella del deposito del ricorso.