(massima n. 1)
Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, č necessaria un'impugnazione chiara e univoca anche in ordine all'oggetto della sottoscrizione di cui si nega l'autenticitā, specificazione che č indispensabile nell'ipotesi in cui, essendo stata prodotta una pluralitā di atti sottoscritti, soltanto alcuni di questi siano disconosciuti. Il disconoscimento costituisce un'eccezione in senso proprio, che č onere della parte eseguire formalmente ed integralmente, con la conseguenza che, in difetto di uno dei requisiti sopraindicati, vertendosi in tema di controversia soggetta al rito del lavoro, il giudice non ha il potere-dovere di intervenire ai sensi dell'art. 421 c.p.c. nel relativo adempimento, atteso che per indicare alla parte l'irregolaritā sanabile di un atto č necessario che l'atto stesso sia giā venuto ad esistenza.