(massima n. 1)
Il divieto di proporre domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado, ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento da un evento che, seppur necessariamente collegato con la situazione processuale, sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e prima della proposizione dell'appello. (Fattispecie relativa a sentenza di primo grado contenente l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato e ad esercizio in appello, da parte del lavoratore, della facoltą di opzioni per l'indennitą prevista dall'art. 18, legge 18 marzo 2000 del 1970).