(massima n. 1)
La pronuncia resa dalle S.U. della Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, non contenendo alcuna statuizione sul merito della pretesa azionata, è idonea a divenire cosa giudicata solo sulla questione di giurisdizione, non anche su alcun altro profilo concernente la fondatezza o meno della domanda, con la conseguenza che, ove per giungere alla decisione sulla giurisdizione le S.U. abbiano dovuto procedere alla qualificazione del rapporto dedotto, la suddetta qualificazione, oltre a non acquisire efficacia vincolante per il giudice al quale la giurisdizione sia attribuita, non può assumere neppure un'efficacia lato sensu “persuasiva”, ossia non può costituire per tale giudice neppure un referente o un contributo da valutare liberamente ai fini della formazione del convincimento in ordine alla natura del rapporto dedotto, atteso che la decisione sulla giurisdizione e determinata dall'oggetto della domanda in relazione al petitum sostanziale introdotto dall'attore e pertanto l'accertamento delle S.U. è necessariamente fondato su elementi allegati dalla parte e ancora non accertati, non potendo la giurisdizione essere determinata secondum eventum litis.