(massima n. 1)
L'opposizione di terzo, di norma non esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione in quanto richiede, nella fase rescindente ed in quella rescissoria, lo svolgimento di accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, è invece in astratto proponibile allorché la Corte abbia deciso la causa nel merito per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto (nel caso di specie, di proposizione del detto mezzo di impugnazione nei confronti di una sentenza della S.C. che aveva cassato la decisione gravata decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., affermato il principio generale in massima, la Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile l'opposizione, perché proposta da soggetto che era parte nel processo, ritenuto con efficacia di giudicato dalla sentenza opposta).