(massima n. 1)
In materia possessoria, l'art. 704 c.p.c., che prevede che le domande relative al possesso per fatti che avvengono nel corso del giudizio petitorio siano proposte dinanzi al giudice di quest'ultimo, non configura una ipotesi di litispendenza e neppure di continenza, né tra le cause č ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialitā, ma piuttosto un vincolo di connessione impropria, che giustifica la vis atractiva del secondo giudizio sul primo; ne consegue che non č necessario che tra giudizio possessorio e petitorio vi sia identitā di soggetti, essendo sufficiente, oltre all'identitā del bene oggetto dello spoglio, una identitā almeno parziale tra i soggetti, nel senso che le parti del giudizio possessorio siano presenti nel petitorio, senza che sia necessaria una perfetta e totale coincidenza neppure delle posizioni processuali assunte nell'altro giudizio.