(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto con unico atto in riferimento a separati procedimenti pendenti davanti a giudici diversi, salvo che questi si svolgano, nonostante tale diversità, fra le medesime parti ed abbiano altresì ad oggetto le medesime questioni, sì da richiedere l'esame di un unico giudice e la decisione in un unico giudizio.